Area amministrativa contabile -
Monday 8 April 2013
La Legge di Stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012), modificando l’art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, ha ridotto dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Ciò con effetto dal 1° gennaio 2013. Viene così di fatto superata, prima ancora della sua entrata in vigore, la misura intermedia del 27,5% di deducibilità che era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) a partire dal 2013.
La Legge di Stabilità non ha, invece, ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che dal 2013, per effetto della modifica apportata dalla Riforma del Lavoro, passa dal 90% al 70%.
Restano ferme, invece, all’80% la percentuale di deducibilità per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e al 100% per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico.