La disciplina del Fondo consente ai titolari di un mutuo concesso per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il Fondo, su richiesta del mutuatario, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di 18 mesi. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.
Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti.
Entrando nel merito del Decreto-Legge citato, la norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’art. 2, co. 475, della L. n. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa (L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato una riduzione della media giornaliera del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.
A tale proposito, la modulistica del Ministero, chiarisce che per lavoratore autonomo “si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335” (A tale proposito, tuttavia, l’art. 12 del D.L. “Liquidità”, che modifica l’art. 54 del Decreto Cura Italia, fa riferimento all’art. 27 di tale norma, laddove probabilmente il riferimento corretto sarebbe all’art. 28. Probabilmente si tratta di un errore materiale cui si porrà rimedio in fase di conversione).
Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e il suo importo massimo non può essere superiore a € 250.000 (Gli emendamenti approvati al Senato, alla data di pubblicazione, hanno innalzato la soglia in questione a € 400.000, in attesa dell’approvazione definitiva della Camera). Il Mef, nelle FAQ, chiarisce che possono essere ricomprese nella sospensione anche le rate scadute e non pagate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.
A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE. È inoltre stato chiarito dal Mef che <<è possibile beneficiare anche se si è già fruito della sospensione purché il mutuo sia in regolare ammortamento da almeno 3 mesi, ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione>>.