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Tra le novità più importanti l’aumento di aliquota di 10,5 punti percentuali, che passa così dal 27,5% al 38%. La nuova Ires si applicherà per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2012.

Nella determinazione degli acconti 2012 si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Per cui a giugno/luglio 2012 per il 1° acconto, e a novembre 2012 per il 2° acconto si dovrà ricalcolare l’IRES 2011 risultante da Unico 2012 SC, ed applicare la nuova percentuale del 38%.

Il mancato superamento del test di operatività comporta:

 un reddito minimo ai fini IRES (come spiegato nel paragrafo precedente);

 una base imponibile minima ai fini IRAP ottenuta sommando al reddito minimo IRES le retribuzioni per il personale dipendente, i compensi ai co.co.co, i compensi erogati a lavoratori occasionali e gli interessi passivi;

limitazione all’utilizzo dei crediti IVA che non possono essere chiesti a rimborso; non possono essere utilizzati in compensazione orizzontale; vengono persi definitivamente se perdura il mancato superamento del

test di operatività o se non vengono effettuate operazioni attive ai fini IVA, nel triennio, almeno pari ai ricavi presunti.

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