Per beneficiare dell'aliquota ridotta della ritenuta acconto sulle provvigioni (4,60% ) gli agenti di commercio dichiaravano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della propria attività si avvalevano in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Ora l’apposita dichiarazione potrà essere inviata (anche tramite PEC) ai diversi sostituti d’imposta (committenti, preponenti o mandanti) una sola volta nell’ambito del rapporto di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio o di procacciamento di affari e sarà valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.