senza la quale non potrà provarne l’esistenza e quindi la ragione della deduzione”.
In realtà lo Statuto del contribuente dispone che ”L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”, ma tale eccezione è stata respinta dalla Commissione tribuaria “in quanto norma di carattere generale non può prevalere su una norma speciale, quale è l’art. 22;
In pratica le fatture in oggetto dovranno essere conservate sino al termine del periodo di accertamento relativo all'anno in cui è stata dedotta l'ultima quota di ammortamento.