Le norme contenute nel DL n.185/2008 stabiliscono, rispettivamente per società , professionisti iscritti negli albi e amministrazioni pubbliche, l’obbligo di istituzione/comunicazione del proprio indirizzo di PEC, con decorrenze diverse:
Società di nuova costituzione (costituite dopo il 29/11/08) : Sono tenute sin dalla costituzione ad indicare il proprio indirizzo di posta certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese
Le imprese costituite in forma societaria già in essere alla data del 29.11.2008 (entrata in vigore del decreto): Devono comunicare al Registro delle Imprese entro il 29 novembre 2011 il proprio indirizzo Pec in in regime di esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. (Sono esenti sia la prima iscrizione che le successive variazioni.
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato: L'obbligo è scattato il 29.11.2009, entro tale data i professionisti dovevano comunicare ai rispettivi ordini o collegi di appartenenza il proprio indirizzo di PEC; a loro volta, gli ordini e i Collegi pubblicheranno in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalla P.A., i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta