• Iva ordinaria sui beni e sulle prestazioni professionali al 21%
L'aliquota ordinaria passa dal 20% al 21% ma l'aumento scatterà solo con l'entrata in vigore del disegno di legge di conversione. La revisione ....(segue)dell'aliquota riguarderà anche le prestazioni professionali e in questo caso l'aumento potrà essere applicato solo sulle fatture emesse a partire dal giorno dell'entrata in vigore delle nuove norme.
• Contributo di solidarietà del 3% sui redditi imponibili oltre i 300.000 euro lordi
Il contributo scatta oltre la soglia dei 300.000 euro di reddito imponibile a decorrere dal 2011. Il contributo di solidarietà è pari al 3% ed è dovuto sulla parte di reddito che eccede i 300.000 euro annui di imponibile. Il contributo pagato è a sua volta deducibile dal reddito. Nessun contributo di solidarietà, invece, per i dipendenti pubblici e per chi è titolare di “pensioni d'oro”. Per queste categorie dal 2011 è previsto il taglio del 5% dei compensi per la parte che supera i 90.000 euro annui, e del 10% per gli importi al disopra dei 150.000 euro.
• Recupero coattivo delle somme dovute per il condono del 2002
Recupero coattivo per i “furbetti” del condono del 2002, che dopo aver pagato le prime rate hanno omesso i successivi versamenti. Secondo le stime delle Entrate mancano all'appello oltre due miliardi di euro.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dovrà essere conclusa la ricognizione dei versamenti mancanti, e entro i successivi 30 giorni scatterà la procedura di recupero integrale del dovuto,
più gli interessi e sanzioni. Pagamento obbligatorio entro il 31 dicembre per evitare l'esproprio.
In caso di mancato pagamento l'Agenzia delle entrate avvierà il controllo di tutte le dichiarazioni fiscali successive e per le quali sono ancora aperti i termini.
• Inasprite le sanzioni penali e aumentati i termini di prescrizione per i reati tributari
Scende il limite di importo al di sopra del quale scattano le sanzioni penali per evasione fiscale, ossia la pena del carcere da un anno e sei mesi a sei anni. In particolare:
- per le dichiarazioni fraudolente: le sanzioni penali scattano se l'imposta evasa supera i 30.000 euro (attualmente 73.000 euro); se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione supera un milione di euro (attualmente 1,3 milioni di euro);
- per le dichiarazioni infedeli: se ciascuna imposta evasa è superiore a 50.000 euro (attualmente oltre 90.000 euro); se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore a due milioni di euro (attualmente 1,8 milioni di euro)
- per omessa dichiarazione se l'imposta evasa supera i 30.000 euro (attualmente 75.000 euro).
La sospensione condizionale della pena prevista all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari;
- l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.
Nessuna sospensione condizionale se l'ammontare evaso supera i tre milioni di euro in caso di omesso versamento di ritenute certificate; iva o indebita compensazione.
Per tutti i reati di evasione fiscale, poi, si allungano i termini di prescrizione. L'allungamento è pari ad un terzo dei termini attualmente previsti, che sono pari a sei anni. Con l'entrata in vigore della legge di
conversione la prescrizione scatta solo dopo otto anni.
• Stretta sulle imprese di comodo e sulle società sempre in perdita
Aumentano le imposte per le imprese di comodo. Saranno considerate automaticamente appartenenti a questa categoria anche le imprese che presentano i conti in perdita per tre anni consecutivi. L'aliquota Ires per le cosiddette società di comodo aumenta di 10,5 punti percentuali. L'inasprimento a partire dal 2012.
• Revisione della normativa fiscale sui beni d'impresa concessi in uso a soci e familiari
Diventano indeducibili i beni d'impresa concessi in godimento a soci e familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. Sono previste verifiche fiscali anche sui soggetti che utilizzano i beni.
Entra a far parte dei “redditi diversi” e diventa quindi tassabile la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore.
Diventano invece indeducibili dal reddito l'impresa i costi sostenuti per i beni dell'impresa concessi in godimento a soci e familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. I dati relativi ai beni e ai soggetti interessati debbono essere comunicati all'Agenzia delle entrate. Per l'omessa comunicazione prevista una sanzione del 30% del valore. L'Agenzia è tenuta a verificare sistematicamente le posizioni fiscali dei soggetti che utilizzano i beni in questione.
• Revisione delle agevolazioni fiscali per le cooperative
Aumenta dal 2012 la percentuale degli utili sui quali sono dovute le imposte e cambia il regime fiscale di favore per le cooperative. Passa, infatti, dal 30% al 40% la quota di utili che concorre a formare la base imponibile per le cooperative ordinarie. Sale, invece, dal 55% al 65% la quota di utili per le coop. di consumo e loro consorzi.
• Restituzione entro 90 giorni dei bonus bebè non spettanti per evitare le sanzioni fiscali
Tre mesi di tempo per restituire i bonus bebè di 1.000 euro al quale non si aveva diritto per superamento dei limiti di reddito. I contribuenti interessati, circa 8.000, non dovranno pagare nulla in più e non rischieranno più nessun procedimento amministrativo se restituiscono la somma entro tre mesi dall'entrata in vigore delle norme
• Bollo del 2% sui trasferimenti di denaro verso paese extracomunitari se l'ordinante non ha matricola Inps e codice fiscale.
Arriva l'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso le Banche, le agenzie 'money transfer' e altri agenti in attività finanziaria. L'imposta e' dovuta in misura pari al 2% trasferito, con un minimo di tre euro, per ogni singola operazione verso paesi extracomunitari. Esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, e le operazioni effettuate dai cittadini comunitari.
• Dati bancari nelle dichiarazioni di professionisti e imprenditori
Non è più obbligatorio comunicare i dati bancari nelle dichiarazioni, come era stato ipotizzato in un primo momento, ma sono previste sanzioni ridotte della metà per professionisti e imprenditori che li riportano e utilizzano solo strumenti di pagamento tracciabili in caso di violazioni relative alle dichiarazioni d'imposta.
• Detrazione 36%
Chi ha usufruito della detrazione del 36% e intende vendere l'immobile: si potrà continuare a godere delle agevolazioni-
Il maxiemendamento del governo, oltre al nuovo intervento sul fronte fiscale, contiene anche significative novità in materia di spesa pubblica.
La più rilevante da questo punto di vista è la decisione di abolire tutte le province. Previsto, per questo, un disegno di legge costituzionale destinato ad essere varato in tempi strettissimi.
Inasprite le disposizioni in materia di tagli ai ministeri: se non verranno rispettati gli obbiettivi di spesa previsti a pagare direttamente saranno i dirigenti responsabili, che si vedranno decurtato lo stipendio in misura pari al 30%.
Destinato interamente agli enti locali il gettito della Robin tax che pesa sulle imprese del settore energetico, e
concesso ai comuni il 100% delle maggiori imposte recuperate con la lotta all'evasione.
I comuni, inoltre, potranno rivedere l'addizionale comunale all'Irpef differenziandola per scaglioni di reddito.
Sul fronte della previdenza, poi, si stringono i tempi per l'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici con il primo adeguamento di un mese che scatterà a partire dal 2014 e non più dal 2016 come previsto attualmente. L'anzianità di 65 anni scatterà a partire dal 2026.