I soggetti obbligati :
- aziende sanitarie locali;
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- farmacie, pubbliche e private (scontrini e fatture);
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari
- iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
Adempimenti
devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, ai fini
della loro messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.
Scadenza
Il primo invio di dati dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2016 riguarderà scontrini e fatture
dell’intero anno 2015.
Chi potrà trasmettere i dati
I predetti dati potranno essere trasmessi direttamente dai soggetti interessati (vedi elenco sopra)
oppure per il tramite delle associazioni di categoria e dei professionisti che si occupano della
contabilità degli stessi.
Infatti, come precisato nell’allegato A al citato D.M. par. 4.4, nel caso di documenti fiscali cartacei,
i soggetti delegati possono essere individuati solo nell’ambito di coloro che già trattano per conto
del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla
normativa vigente.
In questo caso, le associazioni di categoria o i soggetti che si occupano della contabilità dei
soggetti sopra elencati, dovranno richiedere al MEF – Ministero Economia e Finanze, una specifica
abilitazione per l’invio telematico dei dati per conto del delegante (art. 2, comma 4, D.M. 31 luglio
2015).
Quali dati dovranno essere trasmessi al Sistema TS
Le strutture sanitarie e i medici (o i loro incaricati) trasmetteranno in via telematica al Sistema
TS i dati indicati relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi
soggetti (fattura o scontrino), comprensivi del codice fiscale del cliente riportato sulla tessera sanitaria,
nonché quelli relativi a eventuali rimborsi. Specificando per ciascuna prestazione la tipologia di spesa.
Per ciascuna spesa o rimborso, i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria sono:
- a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha
emesso il documento fiscale (scontrino o fattura)
- c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
- d) tipologia della spesa;
- e) importo della spesa o del rimborso;
- f) data del rimborso.
La tipologia di spesa dovrà essere indicata in base ad una apposita codifica prevista dalle
specifiche tecniche del software di gestione dell’adempimento.
Sanzioni per inadempimenti
L’art. 23 del D.lgs. n. 158/2015 ha introdotto la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione
omessa fino ad un massimo di 50.000 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati
corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da
parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la
segnalazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta d un terzo con un
massimo di 20.000 euro.
Il Sistema TS ricevuti i dati, fornisce all’Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, i totali di spesa e i totali
dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi
per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione.
Dalla norma pare che, né l’Agenzia, né il soggetto che eventualmente si occuperà del Modello 730
precompilato potranno vedere il dettaglio analitico delle spese mediche.
Solo il contribuente potrà visionare il proprio dettaglio accedendo al modello 730 precompilato con le
proprie credenziali.
L’Agenzia delle Entrate con sistemi automatici, inserirà nel Modello 730 precompilato le spese
mediche suddividendole in:
- spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni.
Ciascun assistito potrà esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle
Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi:
alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente;
ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate.
L’opposizione potrà essere manifestata con le seguenti modalità:
- scontrino parlante: non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale
riportato sulla tessera sanitaria;
- altri casi: chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul
documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura
sanitaria (tale criterio non si applica però con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015);
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