Consulenza commerciale, fiscale, tributaria, e del lavoro a La Spezia

La Legge di Stabilità 2015, in particolare l’articolo 10 del decreto va a sostituire il secondo periodo dell’articolo 54 comma 5 del TUIR, secondo il quale “le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimento e bevande sono deducibili nella misura del 75%, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta”. “Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura”. Le nuove regole, applicabili a partire dal periodo d’imposta 2015, prevedono che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. In questo modo, per il professionista si avrà la completa irrilevanza dei valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni, acquistate dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato. I professionisti non dovranno più riaddebitare in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Per il committente la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali.

In sintesi:

Il committente:

  • riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio;
  • non comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta;
  • non invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale.

Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa).

Il professionista:

  • emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l’acquisto di prestazioni alberghiere e per l’acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande;
  • considera indeducibili le spese sostenute dal committente per l’acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande.
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