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In particolare, il primo decreto - con riferimento al D.L. n. 9/2020 - contiene delle specifiche misure riguardanti il settore turistico-ricettivo.

Il comma 1 dell'articolo 8 del citato Decreto prevede che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data del 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020:

  1. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Lo stesso Decreto n. 9/2020, richiamato dall'art 88 Dl n 18 del 17/3/2020, disciplina anche la problematica inerente ai rimborsi dei corrispettivi versati inerenti la programmazione di viaggi e soggiorni. In particolare, l'articolo 28 D.L. n. 9/2020 prevede che per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ex articolo 1463 del codice civile, si realizzi la risoluzione del contratto di trasporto.  Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare della norma:

  1. coloro i quali sono destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento);
  2. coloro che hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio;
  3. i soggetti titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19.

Sotto il profilo procedurale, la citata disposizione normativa prevede quanto segue:

  1. il rimborso del prezzo versato per il titolo di viaggio acquistato da utilizzare nel periodo di vigenza della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19 oppure nel periodo di vigenza del provvedimento limitativo della libera circolazione;
  2. l'emissione di voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.

Per quanto riguarda, invece, i pacchetti turistici, lo stesso articolo 28 D.L. n. 9/2020, richiamando l'articolo 41 D.Lgs. n. 79/2011, stabilisce il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico, senza pagamento di spese di recesso e con diritto ai rimborsi. In tal caso, l'operatore turistico, a fronte di specifica scelta del cliente, può alternativamente:

  1. offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
  2. procedere al rimborso integrale, senza spese e senza ulteriori indennizzi;
  3. emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

La stessa disposizione normativa stabilisce che, poiché dal recesso deriva la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi, il decreto in esame aggiunge che il vettore (ad esempio la compagnia aerea) proceda al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore del pacchetto oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

La medesima disposizione normativa trova applicazione anche in relazione alle gite scolastiche, ossia i viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione. Inoltre, la disciplina d’urgenza prescrive che, applicandosi il citato articolo 41 del codice del turismo, oltre al rimborso del prezzo versato, il rimborso può essere effettuato mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

La relazione tecnica al decreto legge sottolinea che la norma consente di avere il pieno rimborso delle somme già corrisposte, a titolo di caparra o di anticipo alle agenzie di viaggio e che, conseguentemente le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere l’onere coi loro bilanci.

Passando ora alle misura previste dal D.L. del 16.3.2020, l'articolo 28 prevede che "ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito". L'indennità verrà erogata dall'Inps previa presentazione della domanda di accesso. Tale misura è stata ripresa anche dall'art. 29 DL n. 18 del 17/03/2020.

Lo stesso Decreto all'articolo 49 lettera i) prevede la possibilità di cumulabilità della garanzia del Fondo di Garanzia PMI con altre forme di garanzia per le per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000.

 Ai soggetti operanti nei settori particolarmente svantaggiati (imprese turistico-ricettive, ag. viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono teatri, sale cinematografiche, musei, biblioteche, asili, ricevitorie del Lotto, centri scommesse, soggetti che gestiscono fiere, corsi, eventi, bar pub, pasticcerie, ristoranti gelaterie, società ed associazioni sportive..) è concessa la possibilità di sospendere i versamenti la cui scadenza era originariamente prevista dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n 9 del 2 marzo 2020, fino al 30/04/2020 e procedere al loro pagamento entro il 31/05, in un'unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili, senza applicazione di sanzioni ed interessi. I versamenti sospendibili riguardano: 

- contributi previdenziali e assistenziali, inail;

- premi per assicurazioni obbligatorie;

- versamenti iva CHE SCADONO NEL MESE DI MARZO;

- ritenute artt. 23 e 24 dpr 600/73, ossia su lavoro dipendente e assimilato. 

Rientrano tra i versamenti non prorogati, dunque da effettuare secondo le scadenze ordinarie, le ritenute applicabili sui compensi ai lavoratori autonomi (cod. tributo 1040) e le concessioni governative vidimazioni libri sociali, salvo altre.

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