Gli esportatori abituali, ossia i soggetti che nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato esportazioni, od altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni o forniture dei servizi in esenzione Iva, a patto che emettano le c.d. lettere di intento. Le lettere di intento devono essere predisposte in duplice esemplare, numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in un apposito registro e consegnate al fornitore prima dell’effettuazione dell’operazione. Dal 2015 si ritorna alle vecchie procedure: saranno gli esportatori e i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta che dovranno trasmettere in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, ovvero in Dogana, apposita comunicazione e inviarne copia con allegata ricevuta al fornitore o prestatore. Il fornitore/prestatore dovrà controllare telematicamente la documentazione, e dopo aver "riscontrato telematicamente" la correttezza della documentazione potrà emettere fattura senza l’addebito dell’Iva e con la dicitura “operazione non imponibile”. L’unico onere in capo del fornitore o prestatore, a parte la verifica dei documenti ricevuti, sarà, dal 2015, riepilogare nella dichiarazione annuale dell’Iva, i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute nonché i dati delle operazioni effettuate senza addebito dell’Iva nei confronto dei singoli esportatori. A tale scopo il modello Iva relativo al 2015 dovrà essere opportunatamente integrato ed entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di semplificazioni dovrà essere emanato un provvedimento che illustrerà le modalità applicative della nuove disposizioni.