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Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le Microimprese e le Piccole e Medie Imprese (MPMI) (come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003) - con sede in Italia - possono avvalersi delle misure di sostegno finanziario di seguito indicate, per quel che attiene alle esposizioni debitorie nei confronti di Banche, di Intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia:

 Per aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29/02/2020 (o, se superiori, alla data di pubblicazione del Decreto) gli importi accordati - sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata - non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.

 Per prestiti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020, i contratti sono prorogati (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) fino al 30/09/2020 alle medesime condizioni.

 Per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie), il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/09/2020 è sospeso sino al 30/09/2020 e il piano di rimborso è dilazionato (unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità) senza nuovi o maggiori oneri; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

 Applicabilità alle sole esposizioni debitorie non classificate come deteriorate alla data di pubblicazione del Decreto (17/03/2020).

 Estensione - senza valutazione ed a titolo gratuito - della garanzia del Fondo PMI (in apposita sezione speciale) per le operazioni di cui sopra, in misura pari al 33%. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi (al 30/09/2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del DL) delle linee di credito a revoca e dei prestiti per anticipi su crediti; delle rate dei finanziamenti o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30/09/2020 e sospesi; degli altri finanziamenti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020 e prorogati.

Con riferimento alla platea dei beneficiari, come commentato nella recente Circolare del CNDCEC/FNC del 18/03/2020, si ritiene che essa comprenda anche i Liberi Professionisti e i Lavoratori Autonomi.

Nella richiamata circolare del 18/03/2020 per quanto concerne i beneficiari, si afferma:

Riguardo alla platea dei beneficiari, si ritiene che essa comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi: la raccomandazione 2003/361/CE, all’art. 1 dell’allegato, infatti, definisce l’impresa come “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”. In tal senso, anche la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), in merito ai “Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”, ha esteso l’accesso “ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell’allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall’articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”. Pertanto, considerando il contesto critico in cui il presente Decreto vuole perseguire i propri obiettivi, risulterebbe incoerente un’interpretazione restrittiva della cerchia dei beneficiari, rispetto alla quale appare eventualmente opportuno un chiarimento.  
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