Le cessioni di merci, beni mobili si considerano effettuate alla data della loro consegna. Pertanto, per i beni consegnati dalla data di decorrenza si applicherà l'aliquota del 21%.
Se per i beni consegnati prima della decorrenza viene emessa la fattura differita con data pari o successiva alla decorrenza, l'aliquota resta ugualmente quella vecchia del 20%, la fattura differita che riepiloga le consegne avvenute nell’intero mese di Settembre 2011 dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui si applica l'aliquota vecchia, e i dati dei beni consegnati dalla decorrenza a cui si applica l'aliquota nuova. Le cessioni di beni immobili si considerano effettuate alla data di stipula dell'atto, pertanto le fatture emesse prima della decorrenza saranno soggette all'aliquota vecchia del 20%. Le fatture di saldo emesse dalla data di decorrenza saranno soggette all'aliquota nuova, per il solo importo del saldo.Le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo. Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione. Se prima del pagamento del corrispettivo viene emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura.
In sostanza, per le prestazioni di servizio assume sempre rilievo la data di emissione della fattura, o perché emessa a seguito del pagamento o perché emessa in anticipo rispetto allo stesso.
Va inoltre ricordato che
L'incasso totale o parziale (acconto) del corrispettivo deve sempre essere fatturato e costituisce comunque momento di effettuazione dell'operazione, anche se avviene prima della consegna dei beni, ne consegue che se la fattura viene emessa prima della decorrenza, è soggetta all'aliquota IVA del 20 mentre sull'importo del saldo se avviene dopo la decorrenza si applicherà la nuova aliquota del 21%.Per eventuali note di credito emesse ai sensi dell'articolo 26, comma 2, si segue l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione. Per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto Iva (Regione, Provincia, Comuni, Asl, istituti universitari, eccetera), per espressa disposizione contenuta nel comma 2-quater aggiunto all'articolo 2 del decreto legge, se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione, si mantiene l'aliquota del 20% anche se in tale giorno il corrispettivo non è stato ancora pagato. Il fornitore, quindi, non soltanto dovrà dimostrare di avere emesso - ossia consegnato o spedito - la fattura in data anteriore all'entrata in vigore dell'aliquota maggiorata, ma dovrà anche provare di aver annotato il documento nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.