Al fine di contrastare i fenomeni dell’evasione fiscale e dell’antiriciclaggio, la c.d. “Manovra Monti” o Decreto “salva Italia”, ha ridotto ulteriormente il limite alla trasferibilità del denaro contante, portandolo da € 2.500 a € 1.000 a partire dal 06.12.2011. E’, quindi, vietato “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille”.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il divieto di trasferimento di denaro contante a partire da € 1.000 riguarda anche l’erogazione di pensioni ed emolumenti corrisposti da enti pubblici, per i quali l’obbligo, tuttavia, è scattato dal 1° luglio 2012, come modificato da ultimo dall’art. 3 del D.L. n. 16/2012 convertito in legge. E’ stato previsto, comunque, un periodo transitorio dal 1° luglio al 30 settembre 2012 nel quale, in caso di mancata indicazione del conto corrente o di altro strumento di pagamento tracciabile su cui far transitare le somme, queste vengono temporaneamente trasferite su un conto transitorio infruttifero. Allo scadere di tale periodo transitorio, quindi dal prossimo 1° ottobre 2012, se non è ancora stata fornita alcuna indicazione in relazione allo strumento di pagamento tracciabile su cui far transitare le somme pensionistiche, queste saranno restituite all’ente erogatore. Nel caso di soggetti beneficiari impossibilitati a recarsi personalmente in banca o presso un ufficio postale per:
• comprovati e gravi motivi di salute;
• provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale;
è consentita la possibilità, per coloro che risultano essere loro delegati alla riscossione, l’apertura di un conto corrente “base” (a zero spese) o di un libretto postale intestati al beneficiario dei pagamenti (il soggetto impossibilitato). A tal fine, il delegato deve presentare in banca o presso un ufficio postale:
• copia della documentazione già autorizzata dall’ente erogatore attestante la delega alla riscossione;
• copia del documento d’identità del beneficiario dei pagamenti;
• dichiarazione del delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti.
Decorso anche il termine del 30 settembre 2012 senza che sia stata fornita alcuna indicazione in merito allo strumento di pagamento tracciabile prescelto, le somme pensionistiche vengono restituite all’ente erogatore. Pertanto, da lunedì 1° ottobre, i pensionati che non abbiano indicato all’ente il tipo di strumento di pagamento, non si vedranno più accreditate le somme. L’ente erogatore potrà restituire le somme a seguito di indicazione dell’Iban o del conto corrente postale, ma la procedura sarà più complicata ed i tempi per il recupero delle somme più lunghi.