Più precisamente, tale conversione avverrà al verificarsi di almeno due dei seguenti presupposti:
A) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
B) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
C) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente
In pratica la concomitanza di due delle sopracitate ipotesi comporterà, a danno del committente, una doppia trasformazione infatti sulla base del meccanismo di presunzione introdotto dalla riforma Fornero, il contratto di lavoro autonomo stipulato tra un committente ed un soggetto titolare di partita Iva, in difetto dei requisiti fissati dalla legge, verrà convertito automaticamente in contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto così mutato, in mancanza di uno specifico progetto (cosa scontata dal momento che ab origine le parti avevano concordato la stipulazione di una diversa fattispecie contrattuale) subirà l’ulteriore trasformazione nell’alveo della subordinazione.
La presunzione di sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa deve essere esclusa nel caso in cui la prestazione del titolare di partita Iva sia connotata dai seguenti requisiti:
- abbia ad oggetto competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
- sia svolta da soggetto possessore di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (per il 2013 € 18.663);
- sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
La disciplina si applica ai rapporti instaurati dopo il 18/07/2012, data di entrata in vigore della riforma del lavoro. Per i rapporti che hanno invece avuto inizio nel periodo precedente, la presente normativa risulterà applicabile a far data dal 18 luglio 2013, vale a dire, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge Fornero.