Il periodo transitorio senza applicazione delle sanzioni termina il 1° luglio 2019 e dac tale data entreranno in vigore le nuove regole relative alla data di emissione della fattura elettronica
L'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare, la n. 14/E del 17 Giugno 2019 per fornire i necessari chiarimenti.
Le novità principali sono le seguenti:
- la fattura deve recare obbligatoriamente la data in cui è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis);
- la fattura deve essere emessa entro dieci (dodici) giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 (così il nuovo comma 4, primo periodo).
In pratica la fattura non deve essere necessariamente essere emessa entro le 24 ore del giorno in cui è effettuata l’operazione, ma si avranno 10 giorni (12 se approvato il decreto Crescita) di tempo per emetterla ed inviarla.La circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda che la data da indicare nella fattura è sempre quella in cui è effettuata l’operazione in quanto sarà il Sdi a certificare la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, pertanto, se l’operatore decide di emettere fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore successiva alla data di effettuazione dell’operazione ma in uno dei 10/12 giorni successivi, la data indicata nel documento dovrà essere sempre quella in cui ha avuto luogo l’operazione.
L’Agenzia delle Entrate fornisce un utile esempio per chiarire ogni dubbio:"a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:- emessa ed inviata il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10/12 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata ed inviata in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 28 settembre 2019 e i 10/12 giorni successivi con data del documento 28 Settembre 2019
Per i soggetti che effettuano cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale, ovvero da un documento di trasporto è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione. sulla base dell'esempio riportato nella circolare stessa, per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, se viene emessa una sola fattura si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
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