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Il nuovo redditometro

La manovra correttiva 2010 ha ridisegnato la disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro

La manovra correttiva 2010 ha ridisegnato la disciplina dell’accertamento sintetico e del redditometro. L’intervento legislativo ha come obiettivo principale quello di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio.

La nuova normativa potrà essere applicata solo a partire dal periodo d’imposta 2009, con il nuovo testo normativo gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di spese di qualunque genere, sostenute nel periodo d’imposta. Viene confermato il principio secondo il quale l’accertamento sintetico si fonda su una presunzione legale relativa, contro la quale il contribuente può opporre prova contraria. Tuttavia viene precisato che le spese sostenute dal contribuente si presumono finanziate con i redditi conseguiti nello stesso periodo d’imposta, salva ovviamente la facoltà di dimostrare che la spesa è stata supportata con redditi relativi ad altri periodi d’imposta.

Il nuovo accertamento sintetico favorisce la posizione dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto gli uffici non solo potranno scegliere la spesa su cui ricostruire il reddito, ma anche la relazione tra la spesa stessa e il reddito complessivo del contribuente. Scompaiono dunque due capisaldi dell’accertamento:

 

  • il principio secondo cui l’accertamento si fonda su elementi e circostanze certi;
  • il principio secondo cui le tipologie di spesa nel mirino dell’Agenzia delle Entrate devono essere individuate con un apposito regolamento.

 

A differenza del redditometro, che si basa su indicatori di spesa definiti ex lege, l’accertamento sintetico può pertanto fondarsi su qualsiasi tipologia di spesa. Trattandosi di elementi di spesa non definiti dalla legge, sprovvisti del coefficiente moltiplicatore, si pone il problema della quantificazione del reddito correlato. La soluzione sembra essere quella di considerare un rapporto alla pari, ovvero per ogni Euro di spesa corrisponde un Euro di reddito.

Inoltre, non è più necessario che lo scostamento tra i due redditi si manifesti per almeno due anni, è sufficiente che si manifesti uno scostamento annuale. Questa modifica è rappresentativa del fatto che il nuovo redditometro si basa sulla spesa effettiva, non più su quella figurativa.

Prima della manovra correttiva il redditometro poteva essere applicato solo se il contribuente risultava non congruo per almeno due periodi d’imposta. Questo in virtù del fatto che il presupposto del redditometro era la disponibilità dei beni, quindi la capacità di mantenimento degli stessi. Era quindi necessario che il reddito fosse periodico e non occasionale. Ora, invece, è sufficiente che si verifichi uno scostamento di 1/5, tra reddito dichiarato e quello presunto, in un singolo periodo d’imposta.

 

Prima della manovra correttiva gli indici di spesa presi in considerazione erano essenzialmente:

 

  • aeromobili;
  • navi e imbarcazioni da diporto;
  • autoveicoli;
  • altri mezzi di trasporto a motore;
  • roulottes;
  • residenze principali e secondarie;
  • collaboratori familiari;
  • cavalli da corsa o da equitazione;
  • assicurazioni.

 

Da tempo ormai si sentiva la necessità di aggiornare questi beni, che ormai non erano più indicativi della reale capacità di spesa dei contribuente per diversi motivi:

 

  • alcuni risultavano essere ormai obsoleti, come nel caso delle roulottes;
  • spesso non tenevano conto di altri aspetti importanti, come nel caso delle residenze, per le quali era prevista una differenziazione troppo generica tra Nord-Centro-Sud, non tenendo conto del fatto che un’abitazione in centro a Roma ha un valore diverso rispetto a una ubicata in un paese limitrofo;
  • spesso i moltiplicatori previsti ex lege risultavano essere ambigui.

 

Con la manovra correttiva non solo verranno individuati nuovi elementi induttivi di spesa, ma si terrà conto anche dell’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in base al nucleo familiare e al contesto territoriale.

 

Un apposito decreto stabilirà quali altri indicatori dovranno essere presi in considerazione dall’Agenzia delle Entrate, con molta probabilità verranno incluse le tipologie previste dalla Guardia di Finanza con la circolare n. 1 del 29 dicembre 2008:

 

  • pagamento di consistenti rate di mutuo;
  • pagamento di canoni di locazione per unità immobiliari di pregio o auto di lusso e natanti da diporto;
  • pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
  • spese per la ristrutturazione di immobili;
  • spese per arredo di lusso;
  • pagamento di quote di iscrizione a circoli esclusivi;
  • pagamento di rette per la frequentazione di scuole private particolarmente costose;
  • assidua frequentazione alle case di gioco;
  • partecipazione ad aste;
  • frequenti viaggi e crociere;
  • acquisto di beni pregiati (esempio quadri, gioielli, sculture ecc …);
  • hobby particolarmente costosi come il rally e le gare di motonautica.

 

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