Questo aumento comporta anche il rincaro delle somme dovute a titolo di ravvedimento operoso. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, infatti, occorre applicare oltre alla sanzione ridotta anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale. La nuova misura, ovviamente, andrà applicata solo in relazione al periodo d’imposta intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il giorno del versamento tardivo.
Le modifiche al tasso d’interesse legale subite nel corso degli anni:
fino al 15.12.1990 5%
dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10%
dal 01.01.1997 al 31.12.1998 5%
dal 01.01.1999 al 31.12.2000 2,5%
dal 01.01.2001 al 31.12.2001 3,5%
dal 01.01.2002 al 31.12.2003 3%
dal 01.01.2004 al 31.12.2007 2,5%
dal 01.01.2008 al 31.12.2009 3%
dal 01.01.2010 al 31.12.2010 1%
dal 01.01.2011 al 31.12.2011 1,5%
dal 01.01.2012 al 2,5%