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MISURE A FAVORE DEI TITOLARI DI P. IVA

Riassunto delle misure previste dal Decreto 18/2020 "Cura Italia" a favore dei titolari di partita iva

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (ART. 27 DL 18/2020)

Rivolto a: liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

misura: è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 EuroL’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

modalità: l’indennità viene erogata dall’INPS, previa domanda (secondo modalità e tempistiche ancora da essere specificate), nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di Euro per l’anno 2020.

L'INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicherà i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio dovessero emergere scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Decreto chiarisce che non saranno adottati altri provvedimenti concessori.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago – Assicurazione Generale Obbligatoria (Art. 28 DL 18/2020)

Rivolto a: lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, ecc,)  non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

misura: è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 Euro L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

modalità: l’indennità viene erogata dall’INPS, previa domanda (secondo modalità e tempistiche ancora da essere specificate), nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.

L'INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicherà i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio dovessero emergere scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Decreto chiarisce che non saranno adottati altri provvedimenti concessori.

N.B. I bonus di cui sopra non spettano ai liberi professionisti iscritti a specifico Albo ed alla relativa Cassa di previdenza obbligatoria (commercialisti, avvocati, geometri, ecc…). In favore di queste categorie, eventuali misure di supporto potranno essere valutate e concesse – in autonomia - dalle singole Casse di previdenza.


Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” (art. 54 DL 18/2020)

Rivolto a: lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

misura: sospensione delle rate per un periodo di 9 mesi dal 17/03/2020 in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007.

odalità: l’ammissione ai benefici del Fondo, che provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, avverrà su richiesta del mutuatario, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per le finalità di cui sopra, al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di Euro per il 2020.


So
spensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62 DL 18/2020)

Rivolto a: Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019.

misura:

− Ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 Dpr 600/73: ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23) e sui redditi assimilati (art. 24);

− Contributi previdenziali ed assistenziali;

− Premi per l’assicurazione obbligatoria;

− Imposta sul valore aggiunto;

− Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale per i soggetti che operano come sostituti d’imposta;

i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra l’08/03/2020 ed il 31/03/2020, si potranno versare le somme dovute entro il 31/05/2020 in unica soluzione o, in alternativa, in 5 rate mensili a partire dal mese di maggio, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

NB: e non si dà luogo a restituzione di somme eventualmente versate.


Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64 DL 18/2020)

Rivolto a: soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione

misura: Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

modalità: dovranno essere specificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dal 17/03/2020.

Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 DL 18/2020)

Rivolto a: soggetti esercenti attività d’impresa.

Misura: al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Modalità: il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

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