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Le modifiche alla disciplina Imu sono ancora in fase di discussione in Parlamento[1], bisognerà attendere quindi la pubblicazione del D.l. fiscale in Gazzetta Ufficiale prima di conoscere con certezza le scadenze per il pagamento dell’Imu e le regole per il suo calcolo.

Con l’ausilio di una tabella illustriamo le modalità con cui dovrà essere versata l’Imu:

 

IMU, LE MODALITÀ DI VERSAMENTO

COME PAGARE L’IMU

L’IMU si potrà pagare solo utilizzando il modello F24[2], e i titolari di partita Iva saranno obbligati ad utilizzare il canale telematico, mentre per tutti gli altri sarà possibile usare il modello cartaceo presentandolo in Posta, banca o agenti della riscossione.

I modelli F24 e F24 accise sono stati modificati dall’Agenzia delle Entrate: nella “Sezione Ici ed altri tributi locali”, al posto della parola “Ici” ora si trova “Imu”, e al posto della dicitura “detrazione Ici abitazione principale” c’è solo “detrazione”.

In un’ottica di economicità e quindi per consentire lo smaltimento delle scorte dei modelli preesistenti, l’obbligo di utilizzare il nuovo mod. F24 cartaceo scatta solo a partire dal 1° giugno 2013, con la possibilità però di  utilizzare comunque quello nuovo. Nel caso si decida di utilizzare il vecchio modello cartaceo, per il versamento dell’Imu sarà sufficiente indicare l’importo dovuto nella sezione “Ici ed altri tributi locali”, in corrispondenza però nei nuovi codici tributo (risoluzione n. 35/E del 12.04.2012).

 

LE NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” 

 

(Provvedimenti n. 53906 e 53909 del 12.04.2012 )

Nello spazio “codice ente/codice comune” va riportato il codice catastale del Comune in cui si trovano gli immobili, costituito da quattro caratteri e reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nello spazio “Ravv.” va barrata la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento

Nello spazio “Imm. variati” va barrata la casella se sono intervenute variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.

Nello spazio “Acc.”, va barrata la casella se il pagamento si riferisce all’acconto.

Nello spazio “Saldo”, va barrata la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il versamento viene effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, è necessario barrare entrambe le caselle.

Nello spazio “Numero immobili” bisogna indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).

Lo spazio “Rateazione” non deve essere compilato.

Nello spazio “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui di riferisce il pagamento. Se si tratta di ravvedimento (e quindi è stata barrata la casella Ravv), bisogna indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Nello spazio “Importi a debito versati” va indicato l’importo a debito dovuto. Se si ha diritto ad una detrazione, va indicato l’importo al netto della detrazione.

In caso di ravvedimento, sanzioni ed interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

I CODICI TRIBUTO PER VERSARE L’IMU

 

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12.04.2012)

 

Visto che il tributo sarà ripartito tra Stato e Comuni, come evidenziato nella tabella sotto esposta, sono stati introdotti due codici tributo, uno per la quota erariale e uno per la quota comunale, in modo da consentirne la ripartizione senza fare confusione:

3912

“Imu - imposta municipale propria su abitazione principale

e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – Comune”

3913

“Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune”

3914

“Imu - imposta municipale propria per i terreni – Comune”

3915

“Imu - imposta municipale propria per i terreni – Stato”

3916

“Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune”

3917

“Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Stato”

3918

“Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune”

3919

“Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati –

Stato”

3923

“Imu - imposta municipale propria – interessi da

accertamento - Comune”

3924

“Imu - imposta municipale propria –

sanzioni da accertamento - Comune”.

CODICI TRIBUTO PER VERSARE L’ICI

 

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12.04.2012)

Per chi dovesse avere ancora qualche conto in sospeso con l’Ici, e quindi si trovasse nella condizione di doverla pagare, l’Agenzia delle Entrate, sempre con la risoluzione n. 35/E/2012, ha ricodificato i codici tributo dell’Ici, per evitare che quelli vecchi (che non sono più utilizzabili nemmeno per l’Ici) vengano erroneamente usati per l’Imu:

 

3940 (ex 3901)

Abitazione principale

3941 (ex 3902)

Terreni agricoli

3942 (ex 3903)

Aree fabbricabili

3943 (ex 3904)

Altri fabbricati

Sono stati confermati i vecchi codici tributo 3906 e 3907 istituiti nel 2004 con la risoluzione n. 32/E per il pagamento degli interessi e delle sanzioni relativi all’Ici.

 

       

    Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

 

[1] In particolare, in base alle ultime modifiche, il pagamento dell’Imu sulla prima casa potrà avvenire facoltativamente in tre rate, la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre e la terza entro il 17 dicembre. In alternativa sarà possibile pagare in due tranches, la prima metà entro il 18 giugno e la seconda metà entro dicembre.

[2] A tal proposito si segnala che le modifiche apportate al decreto legge sulle semplificazioni fiscali, durante l’iter di conversione in legge, prevedono che sarà possibile – ma solo a partire dal saldo di dicembre – pagare l’Imu con bollettino postale, mentre resterebbe obbligatorio il modello F24 per i primi versamenti di giugno e settembre.

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