Dal 3 febbraio 2014, i contribuenti, per effettuare i seguenti adempimenti:
- registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca;
- denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.
dovranno utilizzare il modello RLI “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili”, che sostituisce il modello 69 “Modello di richiesta di registrazione degli atti”.
L’Amministrazione Finanziaria ha previsto un periodo transitorio, che va appunto dal 3 febbraio 2014 fino al 31 marzo 2014, periodo in cui il contribuente potrà adempiere agli obblighi di registrazione/proroga/cessione/risoluzione utilizzando alternativamente il modello RTI ed il modello 69.
Il nuovo modello si compone dei seguenti quadri:
- quadro A “Dati generali”, nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga, cessione e risoluzione), i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;
- quadro B “Soggetti”, in cui vanno indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
- quadro C “Dati degli immobili”, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze;
- quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca.
Il modello RTI dovrà essere presentato telematicamente dal contribuente o per mezzo dei soggetti abilitati, attraverso l’utilizzo del software “Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”.
È prevista una semplificazione della procedura telematica, consistente nel non dover allegare la copia del testo contrattuale, qualora sussistono le seguenti condizioni:
- un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre,
- una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
- tutti gli immobili censiti con attribuzione di rendita;
- il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;
- il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.