RIMBORSO IRES/IRPEF PER MANCATA DEDUZIONE IRAP: PRONTO ANCHE IL SOFWTARE
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LA DEDUCIBILITA’ DELL’IRAP PER IL COSTO DEL PERSONALE
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Prima dell’intervento della Manovra Monti era prevista una deduzione forfetaria dall’imponibile Ires/Irpef, pari al 10% dell’Irap pagata nel periodo d’imposta, a condizione che, nell’esercizio in cui si riferiscono i versamenti, fossero state sostenute spese per il personale dipendente e assimilato e/o interessi passivi.
Con la Manovra Monti (art. 2, D.L. n. 201/2011), la deduzione forfetaria del 10% dell’Irap è riferita unicamente alla presenza di interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre la quota Irap relativa al costo del personale è deducibile integralmente a partire dall’esercizio 2012.
Tale deduzione spetta al netto delle deduzioni per lavoro dipendente spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D. Lgs. n. 446/1997.
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SOGGETTI INTERESSATI
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La deduzione spetta ai seguenti soggetti:
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società di capitali ed enti commerciali (art. 5, D. Lgs. n. 446/1997);
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società di persone ed imprese individuali (art. 5-bis, D. Lgs. n. 446/1997);
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banche e altri enti e società finanziari (art. 6, D. Lgs. n. 446/1997);
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imprese di assicurazione (art. 7, D. Lgs. n. 446/1997);
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persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 8, D. Lgs. n. 446/1997).
La deduzione dell’Irap spetta anche ai soggetti diversi da quelli elencati, a condizione che determinino la base imponibile Irap secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l’attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata).
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IL RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE VERSATE NEGLI ANNI PREGRESSI
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Il Decreto Fiscale 2012, inserendo il nuovo comma 1-quater all’art. 2 del D.L. n. 201/2011, ha stabilito che la deduzione in esame può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012.
In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell’Irap nella misura ammessa dalla norma.
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L’ISTANZA DI RIMBORSO
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Con Provvedimento del 17.12.2012 è stato approvato il modello da presentare per l’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate e sono state definite le modalità di presentazione.
In linea generale, come precisato dalle istruzioni al modello, il contribuente può presentare l’istanza di rimborso per le maggiori imposte Irpef/Ires versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28.12.2007.
Per i versamenti in acconto, il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella Risoluzione n. 459/E del 02.12.2008.
L’istanza va presentata:
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in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del D.P.R. n. 602/1973);
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entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, se il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28.12.20111) cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione.
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IL SOFTWARE PER L’INVIO
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La domanda di rimborso va presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il software “RimborsoIrapSpesePersonale” che è stato reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 3 gennaio 2013, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del 17.12.2012.
Per accedere al software, al calendario di invio, al modello di domanda ed alle relative istruzioni, occorre accedere al sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, e seguire il percorso “Home - Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi - Irap rimborso maggiori imposte”.
Per accedere al servizio è necessario essere registrati o registrarsi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Le ricevute dei documenti trasmessi sono disponibili nella sezione “Ricevute”. Per ogni documento inviato telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, viene predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di scarto.
Gli utenti Fisconline possono visualizzare e stampare la comunicazione direttamente dal sito web.
Gli utenti Entratel devono, invece, scaricare il file con le ricevute sul loro computer ed elaborarlo con l’applicazione Entratel.
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IL PIANO DI INVIO
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Data di apertura del canale telematico
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Orario di apertura del canale telematico
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Cluster di appartenenza
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Regioni, Province Comuni
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18 gennaio 2013
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Ore 12:00
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1
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Marche
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21 gennaio 2013
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Ore 12:00
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2
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Molise
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Ore 12:00
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Abruzzo
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Ore 12:00
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Calabria
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Ore 12:00
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Basilicata
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23 gennaio 2013
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Ore 12:00
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3
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Valle d’Aosta
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Ore 12:00
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Friuli Venezia Giulia
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Ore 12:00
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Provincia di Bolzano
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Ore 12:00
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Provincia di Trento
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1° febbraio 2013
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Ore 12:00
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4
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Sardegna
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Ore 12:00
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Umbria
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4 febbraio 2013
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Ore 12:00
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5
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Toscana PF
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5 febbraio 2013
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Ore 12:00
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6
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Toscana PNF
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6 febbraio 2013
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Ore 12:00
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7
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Liguria
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7 febbraio 2013
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Ore 12:00
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8
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Puglia
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8 febbraio 2013
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Ore 12:00
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9
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Piemonte PF
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18 febbraio 2013
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Ore 12:00
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10
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Piemonte PNF
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19 febbraio 2013
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Ore 12:00
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11
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Sicilia
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20 febbraio 2013
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Ore 12:00
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12
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Emilia Romagna PF (esclusa la provincia di Bologna)
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21 febbraio 2013
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Ore 12:00
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13
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Emilia Romagna PNF (esclusa la provincia di Bologna)
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22 febbraio 2013
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Ore 12:00
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14
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Provincia di Bologna
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25 febbraio 2013
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Ore 12:00
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15
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Veneto PF
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26 febbraio 2013
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Ore 12:00
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16
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Veneto PNF (escluse le province di Verona, Vicenza e Treviso)
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27 febbraio 2013
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Ore 12:00
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17
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PNF delle province di Verona, Vicenza e Treviso
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4 marzo 2013
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Ore 12:00
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18
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Lazio (esclusa la provincia di Roma)
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5 marzo 2013
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Ore 12:00
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19
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Provincia di Roma PF
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6 marzo 2013
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Ore 12:00
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20
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Provincia di Roma PNF
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7 marzo 2013
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Ore 12:00
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21
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Campania PF
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8 marzo 2013
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Ore 12:00
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22
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Campania PNF
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11 marzo 2013
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Ore 12:00
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23
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Province di Varese, Como e Monza e della Brianza
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12 marzo 2013
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Ore 12:00
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24
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Comune di Milano
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13 marzo 2013
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Ore 12:00
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25
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Province di Lodi, Pavia e Milano, escluso il Comune di Milano
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14 marzo 2013
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Ore 12:00
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26
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Province di Bergamo, Sondrio e Lecco
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15 marzo 2013
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Ore 12:00
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27
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Province di Brescia, Cremona e Mantova
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