Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, co. 2, del D.M. 142/98. In conseguenza di ciò il soggetto ospitante non è tenuto a pagare alcuna retribuzione né contribuzione al tirocinante essendo quest’ultima a carico dell’Ente promotore. Può decidere liberamente di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (es. spese di trasporto), che in questo caso è assoggettato alla ritenuta d’acconto a fini IRPEF del 20%.
I tirocini sono indirizzati a soggetti che abbiano adempiuto l’obbligo scolastico, anche cittadini di stati membri della comunità europea o cittadini extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità, e per la loro attuazione è necessaria una convenzione tra l’ente promotore ed il soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato), corredata da un progetto redatto da quest’ultimo.
L’art. 11 del D.L. n. 138/2011 (che entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge), ha profondamente modificato la normativa vigente disponendo che:
- i tirocini possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso di particolari requisiti previsti dalle disposizioni regionali e solo in difetto di normativa regionale continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni. La riserva regionale è conseguenza del fatto che in materia di formazione la competenza è di tali Organi e delle Province autonome.
- Dal 13 agosto c.a. (data di entrata in vigore del decreto legge) i tirocini non curriculari debbono riguardare soltanto i giovani neo diplomati o laureati, debbono essere promossi non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio e non possono avere una durata superiore ai sei mesi comprese le proroghe. Tale disposizione, peraltro, non riguarda i disabili, gli invalidi psichici e sensoriali, i tossicodipendenti, i soggetti in trattamento psichiatrico, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali rimane la disciplina preesistente.
- Dalle nuove disposizioni sono esclusi anche i tirocini formativi e di orientamento curriculari (cioè quelli inseriti in un programma di alternanza scuola-lavoro o nelle scuole professionali con apprendimento pratico).
In base al principio del “tempus regit actum” la nuova disciplina non potrà esplicare effetti sui tirocini attivati con il vecchio ordinamento che continuerà a regolamentarli sino alla scadenza.
Le suddette disposizioni, qualora confermate in sede di conversione, restringeranno notevolmente il numero dei soggetti che potranno accedere all’istituto.