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Limitazioni del part-time in edilizia

Tali contratti dispongono, inoltre, che: “… resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa”. Pertanto, una volta raggiunta la percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato, o superato il limite del 30% degli operai a tempo pieno, ogni ulteriore contratto a tempo parziale, viola le regole contrattuali.

Il predetto limite del 3% vale per le assunzioni part-time effettuate dopo l’entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi escludendo dal calcolo i part-time già stipulati a tale data.

L’Inps, con Circolare n. 6 del 13/01/2010, in accordo con il Ministero del Lavoro, nel fornire chiarimenti in merito alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dai contratti collettivi di lavoro, ritiene che in tali casi si debba applicare l’istituto della contribuzione virtuale, che normalmente trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

Pertanto, per ogni rapporto part-time stipulato in violazione del citato limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.Inoltre, la stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite percentuale di cui sopra, costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e, dunque, determina l’impossibilità di accedere ai benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite.

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