Consulenza commerciale, fiscale, tributaria, e del lavoro a La Spezia

La nuova formulazione del vecchio art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/02, prevede che:
“ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.
“L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo successivo”
“L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e premi, riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti, è aumentato del 50%”.
“Le sanzioni di cui al terzo comma non trovano applicazione qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”.
“All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza”.
“Autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 689/1981, è la Direzione Provinciale del Lavoro”.

Con le nuove disposizioni non sono più puniti i datori di lavoro domestico, i datori di lavoro pubblici mentre, tenuto conto del tenore della norma e l’assenza di qualsiasi riferimento alla nozione di “impresa”, le disposizioni debbono ritenersi applicabili anche ai datori di lavoro privati non qualificabili come imprenditori, quali le associazioni e gli studi professionali. Sono peraltro ricompresi gli enti pubblici economici, in quanto organizzati in forma di impresa.
Una ulteriore differenza, molto significativa rispetto alle precedenti disposizioni, è rappresentata dalla scelta di limitare la portata della norma sanzionatoria ai soli lavoratori subordinati.
La nuova maxisanzione, infatti, non potrà essere applicata ad altre tipologie contrattuali, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative e le associazioni in partecipazione non comunicate al Centro per l’impiego, nonchè le prestazioni lavorative dei soci e dei familiari non comunicate all’ I.N.A.I.L.
Sul punto, notevoli perplessità desta la circolare n. 38/2010 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferma che in difetto di quest’ultime comunicazioni il rapporto intrattenuto con tali soggetti si presume di natura subordinata.
Molto apprezzabile, invece, il minor rigore con il quale è punito lo svolgimento di un periodo di prova in nero prima di una regolare assunzione antecedente la verifica ispettiva.
Anche la maggiorazione delle sanzioni civili per l’omissione contributiva risulta notevolmente più contenuta e più equa, soprattutto quando le infrazioni  abbracciano un breve periodo. Infatti, l’originario importo di tremila euro è stato sostituito con una maggiorazione del 50% sulle sanzioni civili ordinariamente dovute per l’evasione contributiva.

Autenticazione utenti registrati
Se sei un cliente dello Studio Associato BC e disponi delle credenziali di accesso, effettua il login per avere accesso a contenuti e servizi esclusivi.

Studio Associato BC
La Spezia, Viale Italia 94, Golden Towers, Torre B.
Telefono: centralino 0187 22014 - Fax 0187 732863   E-mail: segreteria@studioassociatobc.com Pec: studioassociatobc@pec.it

P.iva e Cod.Fiscale:01267900114