A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonchè ogni anticipo di essa, attraverso un Istituto bancario o un Ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN fornito dal lavoratore;
b) st
rumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di
lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a sedici anni.
I datori di lavoro o committenti, pertanto, non potranno più corrispondere direttamente ai lavoratori, tramite denaro contante, le retribuzioni spettanti, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (compresi contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.).
Il datore di lavoro o committente, che viola il suddetto obbligo, é punito con la sanzione amministrativa da € 1.000 euro a € 5.000