In particolare, detta valutazione, oltre che nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle materie o prodotti da trattare, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli relativi a gruppi di prestatori d’opera esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress-lavoro (accordo europeo sullo stress sul lavoro dell' 8 ottobre 2004), quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (decreto legislativo 26 marzo 2001, n° 151), e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà avere data certa (è sufficiente far apporre un timbro postale su tutte le sue pagine oppure sigillarlo in una busta sulla quale fare apporre il timbro dalla posta) e dovrà contenere, a seguito di corretta valutazione, le seguenti informazioni:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Si precisa che la mancata esibizione del predetto documento avente data certa, agli Organi di controllo, è punita con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da Euro 5.000 a Euro 15.000.